Osservazioni critiche inerenti il caso "James Blunt" (sentenza del tribunale distrettuale di Zurigo del 16 ottobre 1998, Schweizerische Juristen Zeitung SJZ 94 [1998] pagine 541 e seguenti).
Libera traduzione da SJZ 95 [1999] , pagine 496 e segg datato 25.11.99 e 18.01.00.
L'autore (N.d.T.: noto professore di diritto penale presso l'università di Basilea e presidente del tribunale penale di Basilea-Campagna) esercita una fondata critica della sentenza del tribunale distrettuale di Zurigo, sentenza secondo la quale la vendita di cosiddetti "Sacchetti profumati", il cui contenuto consisteva in parti della pianta di canapa contenenti sostanze psicoattive, sia punibile ai sensi dell'articolo 19 cifra 1 capoverso 4 della Legge federale sugli stupefacenti (LFStup).
Le vicissitudini sono note: l'imputato vendeva canapa da profumazione che comprava da produttori in diversi cantoni, la imballava in buste di plastica o altri materiali e poi le vendeva nel suo negozio.
Accusa e imputato concordano sul fatto che il contenuto dei "sacchetti" non si discostava in nulla dalla canapa venduta al mercato nero come Marijuana.
Il tribunale distrettuale é stato chiamato a decidere se tale fattispecie costituisse una violazione di norme della Legge federale sugli stupefacenti; in concreto occorreva chiarire se la vendita dei "sacchetti" fosse da qualificare come vendita di stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cifra 1 cpv. 4 della citata legge federale.
Innanzitutto il tribunale ha, correttamente, stabilito che il contenuto dei "sacchetti" ricade sotto la denominazione di stupefacente ai sensi della LFStup (cfr.. Peter Albrecht: Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht [Bern 1995] Art. 19, N 33). Il contenuto di THC nella canapa non gioca alcun ruolo finché con la sostanza in questione (in casu: la canapa) si può ottenere un effetto stupefacente.
Per tale motivo, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Federale, accanto ad hashish e olio di hashish anche la marijuana sottostà alla LFStup benché i diversi prodotti della pianta di canapa contengano differenti concentrazioni di sostanze attive.
L'art. 19 cifra 1 cpv. 4 LFStup dichiara punibile ogni vendita non autorizzata di stupefacenti. Con "non autorizzata" la legge si collega ai principi vigenti per il traffico di stupefacenti regolato dal diritto amministrativo: secondo tali principi agisce di regola senza autorizzazione chi é privo di un necessario permesso concessogli da una autorità legittima.
Per l'utilizzo di prodotti a base di canapa l'art. 8 cpv. 1 lettera d LFStup prevede però una normativa particolare. Essa permette in linea di principio la cessione o qualsivoglia trasmissione di canapa. Quindi la messa in commercio di canapa viene proibita unicamente qualora essa avvenga per scopo di utilizzo quale stupefacente. Nel contempo questo significa che la LFStup non proibisce e non richiede autorizzazioni particolari per la vendita di canapa; ciò sino al momento in cui con questa vendita non si voglia ricavarne sostanze stupefacenti.
Questo stato di cose riguarda sia il commercio dell'intera pianta di canapa che di parti della stessa (fiori, foglie, ecc.). Una regolamentazione differente vale solamente per la resina dei peli ghiandolari della canapa (hashish): la sua vendita, indipendentemente dagli scopi per cui avviene, é esplicitamente proibita (cfr. l' art. 8 cpv. 1 lettera d alla fine LFstup).
A seguito di quanto sopra la vendita di "sacchetti profumati" rimane permessa qualora essa non avvenga col fine di ricavarne stupefacenti.
Contrariamente a questa dottrina il tribunale distrettuale ha voluto dedurre la punibilità dell'imputato direttamente da una interpretazione letterale dell' art. 19 cifra 1 LFStup.
Secondo tale interpretazione la volontà del reo di destinare le sostanze ad un uso illecito non fa parte della fattispecie
(N. d. T.: ciò significa che se la sostanza in sé é atta ad un uso come stupefacente il suo commercio é di per sé sempre illecito).
Questa argomentazione non riesce ad essere convincente.
E' vero che l'art. 19 cifra 1 cita solo al primo capoverso lo stato della fattispecie "per produrre stupefacenti". Ma da ciò non si può tirarne la conclusione che tale stato sia irrilevante per le altre varianti di fattispecie dell'art. 19 LFStup.
Come già accennato le singole azioni elencate nella legge sono solo punibili qualora avvengano senza autorizzazione.
Dato che all'art. 8 cpv. 1 lettera d LFStup vengono proibiti solo se é per estrarne stupefacenti accanto alla coltivazione pure l'importazione, l'esportazione ed il commercio di canapa é ovvio che le intenzioni perseguite dal reo abbiano un'importanza non trascurabile per la questione della punibilità. Sarebbe infatti contraddittorio punire con una sanzione penale in base all'art. 19 LFStup un comportamento permesso dall'art. 8 cpv. 1 LFStup.
Da ciò si evince che la vendita di "sacchetti profumati" é solamente punibile se con essa ci si prefigge di ricavarne stupefacenti.
Lo stato di fattispecie "per produrre stupefacenti" così come é da comprendere ai sensi del tenore della norma e del suo significato non intende la "normale" intenzione del reo bensì il suo scopo d'azione (Handlungsziel), scopo d'azione che dev'essere puntato sull'estrazione di stupefacenti per cui il semplice dolo eventuale - contrariamente all'opinione del tribunale distrettuale di Zurigo - esclude la punibilità.
Per un verdetto di colpevolezza occorre che il reo abbia con la sua vendita di canapa come scopo la produzione di stupefacenti.
A tale fine non basta la semplice osservazione che il venditore di "sacchetti" prendesse in conto la possibilità che singoli suoi clienti potessero pervertire i prodotti di canapa acquistati facendone un utilizzo non autorizzato.
Occorre invece chiaramente provare che lo scopo del suo agire era teso all'utilizzo illecito,da parte dei suoi clienti, quale stupefacente della sostanza venduta.
Una tale, restrittiva, interpretazione dell'art. 19 cifra 1 (in collegamento con l'art. 8 cpv. 1 lett. d) LFStup si impone tenendo conto dello scopo della norma: in linea di principio la possibilità del commercio della canapa.
Questo permesso di commercio della canapa diverrebbe però illusorio se i titolari di canapai dovessero rischiare ad ogni momento di venir coinvolti in procedure penali per sospetto di infrazioni alla LFStup per dolo eventuale.
Che tali preoccupazioni abbiano fondati motivi per essere espresse lo dimostrano i recenti fatti di cronaca.
N.d.T. : Per chiarezza: secondo il prof. Albrecht l'intenzione del reo (imputato) deve chiaramente essere il ricavo di stupefacenti. Non basta il dolo eventuale (pensare cioè: io non voglio che i miei clienti utilizzino il prodotto come stupefacente, ma se lo fanno a me non importa nulla; oppure: prendo in conto che i miei clienti utilizzino il prodotto come stupefacente, ma a me non importa nulla) per giungere ad un verdetto di colpevolezza. La prassi di Zurigo e ora (con sentenza del 20 gennaio 2000) pure del Tribunale Federale é invece quella di dire che in caso di dolo eventuale la fattispecie dell'art. 19 cifra 1 LFStup é adempiuta e che quindi il commerciante di canapa può venire punito. Per il prof. Albrecht invece il semplice indizio che il venditore "doveva sapere" che alcuni dei suoi clienti facessero un uso improprio del prodotto non é sufficiente a provare l'intenzione della vendita come stupefacente. Per essere illegale la vendita di sacchetti profumati sarebbe dovuta avvenire con l'esplicito scopo di servire al consumo di stupefacenti. Provare questo non sarebbe stato certamente facile per la magistratura prima e per dei tribunali poi. Nel frattempo l'argomentazione del prof. Albrecht é stata utilizzata in seno al tribunale cantonale di San Gallo (Obergericht) e al tribunale distrettuale di Zurigo. A San Gallo all'imputato si é fatto notare che si trovava di fronte ad un tribunale e non nell'aula di una università. A Zurigo il procuratore distrettuale Spoerry ha dichiarato che qualora il prof. dott. Albrecht fosse stato uno studente e lui, procuratore, un professore, come tale l'avrebbe certamente bocciato dopo averne stralciata l'argomentazione. Le due istanze si contraddicono in maniera talmente palese che l'intenzione appare ovvia: l'interpretazione conservatrice della legge deve essere forzata con qualsiasi mezzo. Con il caso di Hanfpalast a Uster l’interpretazione di Albrecht ha giocato un ruolo determinante che ha permesso al Sign. Carbone di veder cadere la causa sostenuta dal procuratore pubblico. Il 16 marzo 2000 il signor René Bühler, del servizio giuridico dell’ Ufficio Federale di Salute pubblica, ha ricordato che non sono decisivi né la qualità né il tasso di THC, ma lo scopo per il quale viene prodotta e venduta la canapa.